1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'U.S.L. provvede assegnando l'incarico di supplenza o ad un medico specialista designato dall'interessato o secondo l'ordine di graduatoria con priorita' per i medici non titolari di incarico e non in posizione di incompatibilita'. 2. Alle sostituzioni di durata superiore l'U.S.L. provvede comunque conferendo l'incarico di supplenza ricorrendo alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1. 3. L'incarico di sostituzione non puo' superare la durata di sei mesi e non e' rinnovabile. 4. Con il rientro dello specialista titolare dell'incarico, cessa di diritto e con effetto immediato l'incarico di sostituzione. 5. Al medico sostituto, non titolare di incarico, spettano solo il trattamento tabellare iniziale, di cui all'art. 32 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente accordo. 6. Al medico sostituto, che sia gia' titolare di incarico, compete il trattamento tabellare derivante dall'anzianita' maturata nel servizio ambulatoriale. 7. Al sostituto competono le quote di caro-vita secondo le modalita' del presente accordo in tutti i casi di assenze non retribuite del titolare sostituito, nonche' il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 37.
Testo vigente dal 7 novembre 1990
