[1]Pasta Sono denominati "pasta di semola di grano duro" e "pasta di semolato di grano duro" i prodotti ottenuti dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasti preparati rispettivamente ed esclusivamente:

  • a)con semola di grano duro ed acqua;
  • b)con semolato di grano duro ed acqua. E' denominato "pasta di semola integrale di grano duro" il prodotto ottenuto dalla trafilazione, laminazione e conseguente essiccamento di impasto preparato esclusivamente con semola integrale di grano duro ed acqua. La pasta destinata al commercio e' prodotta soltanto nei tipi e con le caratteristiche seguenti:

[2]+====================================================================+ | | |Su cento parti di sostanza secca| | +--------------+----------+-----------------+--------------+---------+ |Tipo e | | | |Acidita '| |Denominazione |Umidita ' | Ceneri | | | | | |-----------------|Proteine min. |massima | | |massima % | minimo | massimo|(azoto x 5,70)|in gradi*| +--------------+----------+------------------------------------------+ |Pasta di se- | | | | | | |mola di grano | | | | | | |duro | 12,50 | - |0,90 |10,50 |4 | +--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+ |Pasta di se- | | | | | | |molato di | | | | | | |grano duro |12,50 | 0,90 |1,35 |11,50 |5 | +--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+ |Pasta di se- | | | | | | |mola inte- | | | | | | |grale di | | | | | | |grano duro |12,50 |1,40 | 1,80 |11,50 |6 | +--------------+----------+--------+--------+--------------+---------+

[3]* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca. (( Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, comma 1, per la fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero. )) Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 e' tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 per cento. (( Nella produzione delle paste, delle paste speciali e della pasta all'uovo e' ammesso il reimpiego, nell'ambito dello stesso stabilimento di produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalita' di applicazione. )) Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si applicano anche ai prodotti preparati a base di sfarinati di grano duro ed acqua, comunque riconducibili merceologicamente alla pasta. La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:

  • a)pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;
  • b)pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;
  • c)pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.

Testo vigente dal 8 maggio 2013

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Che cosa è cambiato dal 8 maggio 2013

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2001 al 8 maggio 2013. 37 parole tolte, 48 parole aggiunte in 2 capoversi.

+====================================================================+ | | |Su cento parti di sostanza secca| | +--------------+----------+-----------------+--------------aggiunto: +---------tolto: -+ |Tipo e | | | |Acidita '| |Denominazione |Umidita ' | Ceneri | …

* Il grado di acidita' e' espresso dal numero di centimetri cubici di soluzione alcalina normale occorrente per neutralizzare 100 grammi di sostanza secca. tolto: Salvo quanto previsto aggiunto: Fatte salve le paste destinate alla commercializzazione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, nonche' destinate all'esportazione, di cui dall'articolo 12, tolto: commi 1 e 4, e' vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con aggiunto: comma 1, per la fabbricazione della pasta secca e' vietato l'utilizzo di sfarinati di grano tenero. Nei tipi di pasta di cui al comma 3 … produzione, di prodotto o parti di esso provenienti dal processo produttivo o di confezionamento. tolto: Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, con decreto aggiunto: Con decreto del Ministro della tolto: sanita' aggiunto: salute, di concerto con i Ministri tolto: dell'industria del commercio e dell'artigianato e aggiunto: dello sviluppo economico e delle politiche agricole aggiunto: alimentari e forestali, possono essere fissate particolari modalita' di applicazione. Le disposizioni di cui …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187~art6 · fonte del testo