E' consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'. E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39)). Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:

  • a)avere un tenore di umidita' non inferiore al 24 per cento;
  • b)avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97;
  • c)essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;
  • d)essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4oC, con una tolleranza di 2oC. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al 20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.

Testo vigente dal 10 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 10 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 2001 al 10 aprile 2002. 13 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". tolto: La durabilita' non puo' essere superiore a giorni cinque dalla data di produzione aggiunto: PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;187~art9 · fonte del testo