Art. 9 — Paste alimentari fresche e stabilizzate
E' consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'. E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4oC, con tolleranza di 3oC durante il trasporto e di 2oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 MARZO 2002, N. 39)). Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:
- a)avere un tenore di umidita' non inferiore al 24 per cento;
- b)avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97;
- c)essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;
- d)essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +4oC, con una tolleranza di 2oC. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al 20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.
Testo vigente dal 10 aprile 2002
