Art. 20 — Abrogazioni

Sono abrogati:

  • a)la legge 11 marzo 1926, n. 416, salvo gli articoli 11, 11-bis, 12, 13 e 14, nonche' l'articolo 5 per la parte non richiamata dall'articolo 19 del presente regolamento;
  • b)il regolamento approvato con regio decreto 15 aprile 1928, n. 1024, salvo gli articoli 19, 20 e 21;
  • c)gli articoli 129, commi quarto e quinto, e 130 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
  • d)gli articoli 39, 40 e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
  • e)l'articolo 165, commi secondo, terzo e quarto, l'articolo 172, commi primo, secondo, terzo e quarto, nonche' gli articoli 166, 170, 171, 174, 175, 176, 177, 178, 179 e 187 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • f)l'articolo 5-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472;
  • g)il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 349;
  • h)l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Testo vigente dal 7 gennaio 2002

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461~art20 · fonte del testo