Art. 35 — Rendiconto e controllo della gestione

Entro il 31 marzo di ciascun anno, il servizio amministrazione e contabilita' predispone il rendiconto delle spese deliberate e di quelle pagate, distinte per categorie, da sottoporre all'approvazione del Garante. Il rendiconto, vistato dal segretario generale, e' articolato funzionalmente sulla base dei programmi e degli obiettivi indicati negli articoli 2 e 24, in modo da consentire un controllo adeguato della gestione ed una corretta programmazione finanziaria dell'azione del Garante. In caso di necessita', le direttive generali di cui all'articolo 2 possono essere integrate dal Garante anche in corso di esercizio. Entro il 30 aprile, il rendiconto approvato, accompagnato da una relazione illustrativa del presidente, e' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo consuntivo di cui all'articolo 33, comma 2, della legge, per il tramite della Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art35 · fonte del testo