Art. 6 — Indennità e rimborsi
Al presidente compete un'indennita' di funzione pari alla retribuzione (segue la parola "complessiva", non ammessa al "Visto" della Corte dei conti) in godimento al primo presidente della Corte di cassazione. L'indennita' per i componenti e' pari ai due terzi di quella spettante al presidente. Al presidente ed ai componenti compete, qualora non siano residenti a Roma, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
