Direttore generale 1. L'incarico di Direttore generale dell'Agenzia e' conferito ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche a soggetti estranei alla pubblica amministrazione in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale. 2. Il Direttore generale dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. 3. Il Direttore generale e' responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'Agenzia, adotta tutti gli atti ed i provvedimenti necessari al fine di assicurare la continuita' delle funzioni istituzionali dell'Agenzia ed il raggiungimento dei suoi obiettivi, in attuazione delle direttive ed indirizzi del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. Cura i rapporti con le istituzioni, ed in particolare con l'Agenzia europea per l'ambiente (AEA). 4. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

  • a)predispone i bilanci e i rendiconti dell'Agenzia;
  • b)adotta i programmi di attivita' per dare attuazione alle direttive dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, stabilendo i conseguenti indirizzi gestionali dell'Agenzia;
  • c)definisce l'articolazione delle strutture operative dell'Agenzia;
  • d)alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse;
  • e)svolge funzioni di direzione e coordina le strutture dell'Agenzia, stabilendo, in attuazione delle direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela dei territorio, gli indirizzi generali dell'attivita' dell'Agenzia e quelli particolari per lo svolgimento delle sue diverse funzioni istituzionali, e ne verifica l'attuazione, con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati della gestione amministrativa e tecnica dell'Agenzia agli indirizzi impartiti;
  • f)adotta gli atti per l'utilizzazione del personale, secondo criteri di efficienza ed efficacia;
  • g)adotta i decreti di cui all'articolo 11 dello statuto;
  • h)stipula la convenzione con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui all'articolo 7, comma 3;
  • i)stipula accordi e convenzioni di carattere generale e programmatico con altri soggetti pubblici e con soggetti privati, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10;
  • l)nomina collaboratori esterni, esperti in materie tecnico-scientifiche, giuridiche e amministrative, con contratto di collaborazione occasionale e/o continuativa, nei limiti delle risorse finanziarie dell'Agenzia e comunque non oltre un contingente numerico da definire nella pianta organica dello statuto. 5. All'incarico di Direttore generale si applicano le incompatibilita' previste dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 6. L'incarico di Direttore generale cessa in caso di risoluzione consensuale del rapporto e puo' essere revocato esclusivamente nelle ipotesi di responsabilita' per l'accertata inosservanza delle direttive generali del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per i risultati negativi dell'attivita' amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, definiti nella convenzione di cui all'articolo 7, comma 3.

Testo vigente dal 21 settembre 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-08-08;207~art4 · fonte del testo