Art. 29 — Servizio di cassa interno
Il presidente puo' autorizzare, previa determinazione del Garante, l'istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di economocassiere e' conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente in servizio presso il Garante, per un periodo non superiore a due anni. L'incarico e' rinnovabile per non piu' di tre volte consecutive. L'economocassiere, posto funzionalmente alle dipendenze del segretario generale, puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del presidente, di un fondo non superiore a lire venti milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si puo' provvedere, di norma, al pagamento delle spese minute di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali o di vetture nonche' delle spese per i trasporti e per l'acquisto di carburante, giornali e pubblicazioni periodiche. Possono gravare sul fondo di cui al comma 2 gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, nonche' le spese per la pubblicazione di bandi ed altri avvisi sulle Gazzette Ufficiali, sulla stampa quotidiana e su altri bollettini periodici, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale. Nessun pagamento puo' essere effettuato con il fondo a disposizione senza il visto del responsabile del servizio amministrazione e contabilita'.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
