Art. 34 — Servizio di cassa interno
Il Garante puo' autorizzare la istituzione di un servizio di cassa interno. L'incarico di cassiere e' conferito, su proposta del segretario generale, ad un dipendente per un periodo non superiore a due anni ed e' rinnovabile per due volte. Il cassiere, funzionalmente alle dipendenze del settore dell'amministrazione e della contabilita', puo' essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con determinazione del Garante, di un fondo non superiore a lire dieci milioni, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme gia' spese. Con tale fondo si puo' provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di vettura e per l'acquisto di giornali e di pubblicazioni periodiche, ciasuna d'importo non superiore a lire un milione. Possono gravare sul fondo gli acconti per le spese di viaggio e di indennita' di missione e delle spese di rappresentanza, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con ordinativi di pagamento tratti sulla contabilita' speciale. Nessun pagamento puo' essere eseguito con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del settore dell'amministrazione e della contabilita'.
Testo vigente dal 1 agosto 1991
