Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge". Ai medesimi fini, si intende, altresi':
- a)per "presidente", il presidente del Garante per la protezione dei dati personali;
- b)per "componenti", i componenti del Garante per la protezione dei dati personali;
- c)per "Ufficio", l'Ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.
Testo vigente dal 1 febbraio 1999
