Art. 3 — Presidente e componenti

Il presidente e' eletto dai componenti a scrutinio segreto con il voto di almeno tre componenti. Se tale maggioranza non e' raggiunta dopo la terza votazione, e' eletto presidente il componente che consegue il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di eta'. Il presidente rappresenta il Garante, e sulla base degli indirizzi e dei criteri generali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):

  • a)designa i componenti preposti alla cura di singole questioni;
  • b)convoca le riunioni del Garante, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i relatori e dirige i lavori;
  • c)coordina i rapporti del Garante con il Parlamento e con gli altri organi costituzionali o di rilievo costituzionale, e sovraintende alle relazioni con le autorita' indipendenti e di vigilanza, con le pubbliche amministrazioni, con le autorita' di controllo degli altri Paesi, con gli organi dell'Unione europea e del Consiglio d'Europa e con altri organismi internazionali;
  • d)promuove e resiste alle liti e ha il potere di conciliare e di transigere. Il Garante nomina un vicepresidente, che assume le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il presidente puo' delegare temporaneamente singole funzioni ad uno dei componenti. I componenti curano i rapporti di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, in base alle decisioni del Garante.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art3 · fonte del testo