[1]Convocazione del consiglio direttivo

[2]Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria, mediante preavviso di almeno cinque giorni, per non meno di dieci volte in un anno e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, e in via straordinaria, mediante preavviso di almeno tre giorni, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 14. Ogni componente del consiglio direttivo puo' chiedere di inserire punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La comunicazione della convocazione deve avvenire per atto scritto. Tale comunicazione puo' essere fatta oralmente ai presenti alla seduta precedente, purche' verbalizzata.

Testo vigente dal 9 dicembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-09;501~art8 · fonte del testo