Art. 73 — Punteggio

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:

  • a)20 punti per i titoli;
  • b)80 punti per le prove di esame. I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
  • a)30 punti per la prova scritta;
  • b)30 punti per la prova pratica;
  • c)20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  • a)titoli di carriera: 10;
  • b)titoli accademici, di studio: 3;
  • c)pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  • d)curriculum formativo e professionale: 4. Titoli di carriera:
  • a)servizio di ruolo nella posizione funzionale del profilo a concorso o in posizione funzionale superiore o nella medesima professionalita' in posizione funzionale di livello ottavo e ottavo bis presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
  • b)servizio di ruolo di medesima professionalita' nella posizione funzionale di settimo livello presso enti del Servizio sanitario nazionale ovvero in qualifiche funzionali di settimo livello di altre pubbliche amministrazioni, punti 0,50 per anno. Titoli accademici di studio:
  • a)specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  • b)altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso, purche' attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. Per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art73 · fonte del testo