Art. 27 — Punteggio

[1]La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:

  • a)20 punti per i titoli;
  • b)80 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  • a)30 punti per la prova scritta;
  • b)30 punti per la prova pratica;
  • c)20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  • a)titoli di carriera: 10;
  • b)titoli accademici e di studio: 3 c)

[2]pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

  • d)curriculum formativo e professionale: 4. Titoli di carriera:
  • a)servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
  • 1)servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
  • 2)servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
  • 3)servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
  • 4)servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
  • b)servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. Titoli accademici e di studio:
  • a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
  • c)specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
  • d)altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
  • e)altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, e valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11. sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art27 · fonte del testo