Art. 31 — Punteggio

[1]La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:

  • a)20 punti per i titoli;
  • b)80 per le prove di esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  • a)30 punti per la prova scritta;
  • b)30 punti per la prova pratica;
  • c)20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  • a)titoli di carriera: 10;
  • b)titoli accademici e di studio: 3;
  • c)pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  • d)curriculum formativo e professionale: 4. Titoli di carriera:
  • a)servizi di ruolo prestati presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
  • 1)nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
  • 2)in altra posizione nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
  • 3)servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 per cento e del 50 per cento;
  • 4)servizio a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento.
  • b)servizio di ruolo quale odontoiatra presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno. Titoli accademici e di studio:
  • a)specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
  • b)specializzazione in disciplina affine, punti 0,50; fo on c)

[2]specializzazione in altra disciplina, punti 0,25; fo on d)

[3]altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

  • e)altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art31 · fonte del testo