Art. 74 — Equipollenze ed affinità
Fermo restando quanto previsto all'articolo 56, comma 2, per il personale di ruolo, limitatamente ad un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2 livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le dis- cipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156
3Il D.P.R. 9 marzo 2000, n. 156 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il periodo di cui al presente articolo 74 e' prorogato di un ulteriore biennio a partire dalla scadenza del termine previsto dal predetto articolo 74.
Testo vigente dal 1 luglio 2000
