Art. 72 — Prove d'esame

Le prove di esame sono le seguenti:

  • a)prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica nelle suddette materie;
  • b)prova teorico pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l'attivita' del servizio;
  • c)prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta nonche' sulle seguenti materie: diritto civile, contabilita' di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art72 · fonte del testo