Art. 61 — P u n t e g g i o

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:

  • a)20 punti per i titoli;
  • b)80 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi ripartiti:
  • a)30 punti per la prova scritta;
  • b)30 punti per la prova pratica;
  • c)20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  • a)titoli di carriera: 10;
  • b)titoli accademici e di studio: 3;
  • c)pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  • d)curriculum formativo e professionale: 4. Titoli di carriera:
  • a)servizio di ruolo nel livello a concorso o in livello superiore presso le U.s.l., le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 22 e 23 e presso altre pubbliche amministrazioni, punti 1,00 per anno;
  • b)servizio di ruolo in altra posizione funzionale presso gli enti di cui alla lettera a), punti 0,50. Titoli accademici e di studio:
  • a)specializzazione di livello universitario in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  • b)altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso purche' attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri indicati nell'articolo 11.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art61 · fonte del testo