Art. 60 — Prove d'esame
Le prove d'esame sono le seguenti:
- a)prova scritta: svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale;
- b)prova teorico pratica: predisposizione di atti riguardanti l'attivita' di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;
- c)prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonche' su altre materie richieste nel bando di concorso.
Testo vigente dal 17 gennaio 1998
