Art. 60 — Prove d'esame

Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)prova scritta: svolgimento di un tema in diritto amministrativo o costituzionale o civile o penale;
  • b)prova teorico pratica: predisposizione di atti riguardanti l'attivita' di servizio o stesura di un atto difensionale di diritto e procedura civile o di diritto amministrativo;
  • c)prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, nonche' su altre materie richieste nel bando di concorso.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art60 · fonte del testo