Art. 65 — P u n t e g g i o

La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti cosi' ripartiti:

  • a)20 punti per i titoli;
  • b)80 punti per le prove d'esame. I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti:
  • a)30 punti per la prova scritta;
  • b)30 punti per la prova pratica;
  • c)20 punti per la prova orale. I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti:
  • a)titoli di carriera: 10;
  • b)titoli accademici e di tudio: 3;
  • c)pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
  • d)curriculum formativo e professionale: 4. Titoli di carriera:
  • a)servizio di ruolo prestato presso le unita' sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
  • 1)nel livello a concorso, o nel livello superiore, punti 1,00 per anno;
  • 2)in posizione funzionale inferiore, punti 0,50 per anno;
  • b)servizio di ruolo presso altre pubbliche amministrazioni:
  • 1)come direttore o dirigente o qualifiche corrispondenti, punti 1,00 per anno;
  • 2)come ispettore generale o direttore di divisione nei ruoli ad esaurimento dello Stato o nell'ottava qualifica funzionale, o in qualifiche corrispondenti, punti 0,50 per anno;
  • 3)come assistente, collaboratore o nella settima qualifica funzionale, o qualifiche corrispondenti, punti 0,30 per anno. Titoli accademici e di studio:
  • a)specializzazioni di livello universitario, in materie attinenti alla posizione funzionale da conferire, punti 1,00 per ognuna;
  • b)altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso per la posizione funzionale iniziale, purche' attinenti al posto da conferire, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art65 · fonte del testo