Capo I – Ruolo sanitario - Concorsi per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario. Profilo professionale: Medici
- Art. 24 — Concorso, per titoli ed esami per il primo livello dirigenziale medico - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 25 — Commissione esaminatrice
- Art. 26 — Prove d'esame
- Art. 27 — Punteggio
- Art. 28 — Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale odontoiatra - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 29 — Commissione esaminatrice
- Art. 30 — Prove d'esame
- Art. 31 — Punteggio
- Art. 32 — Concorso, per titoli ed esami, per il primo livello dirigenziale farmacista - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 33 — Commissione esaminatrice
- Art. 34 — Prove d'esame
- Art. 35 — Punteggio
- Art. 36 — Concorso, per titoli ed esani, per il primo livello dirigenziale veterinario - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 37 — Commissione esaminatrice
- Art. 38 — Prove d'esame
- Art. 39 — Punteggio
- Art. 40 — Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di biologo - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 41 — Commissione esaminatrice
- Art. 42 — Prove d'esame
- Art. 43 — Punteggio
- Art. 44 — Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di chimico - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 45 — Commissione esaminatrice
- Art. 46 — Prove d'esame
- Art. 47 — Punteggio
- Art. 48 — Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di fisico - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 49 — Commissione esaminatrice
- Art. 50 — Prove d'esame
- Art. 51 — Punteggio
- Art. 52 — Concorso, per titoli ed esami, per la posizione funzionale di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo - Requisiti specifici di ammissione
- Art. 53 — Commissione esaminatrice
- Art. 54 — Prove d'esame
- Art. 55 — Punteggio
- Art. 56 — Specializzazioni e servizi equipollenti
- Art. 57 — Discipline con pluralità di accesso