Art. 30 — Prove d'esame

Le prove d'esame sono le seguenti:

  • a)prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso, o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
  • b)prova pratica: su tecniche e manualita' peculiari della disciplina. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
  • c)prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonche' sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art30 · fonte del testo