Art. 9 — Abrogazioni
Sono soppressi nelle disposizioni normative i riferimenti al contabile del portafoglio. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 sono abrogati:
- a)gli articoli dal 352 al 355, l'articolo 532, terzo comma, e gli articoli dal 533 al 544 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
- b)l'articolo 1 della legge 9 dicembre 1928, n. 2783;
- c)la legge 3 marzo 1951, n. 193, salvo l'articolo 5;
- d)la legge 6 agosto 1966, n. 639;
- e)la legge 27 dicembre 1977, n. 990;
- f)l'articolo 54, commi terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;
- g)l'articolo 1 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, come modificato dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1995, n. 295;
- h)l'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
- i)la legge 13 luglio 1993, n. 229;
- l)l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
Testo vigente dal 14 febbraio 2002
