Art. 23 — Norme abrogate
Sono abrogati: - l'articolo 50, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 11, comma 7, del presente regolamento; - l'articolo 50, comma 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 56, commi 1 e 2, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituiti dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3, del presente regolamento, fermo restando che: a) per i pagamenti in conto dipendenti da contratti di fornitura o lavoro, devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto; b) il rendiconto per le aperture di credito relative ai contratti di fornitura o lavoro e' reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo; c) il rendiconto di cui alla lettera b) e' reso in ogni caso a termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso; d) alla somministrazione di fondi agli enti militari per gli assegni fissi e le indennita' degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, per le spese di mantenimento della truppa e per le altre spese di funzionamento dei corpi, istituti e stabilimenti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica si provvede a norma dell'articolo 9 del presente regolamento, ovvero ai sensi dell'articolo 326, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 59, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'art. 9, comma 6, del presente regolamento; - l'articolo 60, commi 3 e 5, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; - l'articolo 67-bis, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 13 del presente regolamento; - gli articoli 271, 281, 283 e 284 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 285 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 9, comma 6, del presente regolamento; - l'articolo 289, comma 1, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 11 del presente regolamento; - l'articolo 325, comma 1, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; - l'articolo 333, ultimo comma, lettera a), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'articolo 9, comma 4, del presente regolamento; - gli articoli 576, 577, 579, 581, 582, 604, 605, 607 e 608 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituiti dai corrispondenti articoli contenuti nell'articolo 18 del presente regolamento; - gli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1951, n. 193, sostituiti dall'articolo 21 del presente regolamento, cui va riferito, pertanto, il rinvio contenuto nell'articolo 3 della stessa legge; - le norme, corrispondenti a quelle abrogate dal presente articolo, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Testo vigente dal 13 giugno 1994
