Le disposizioni del presente regolamento possono applicarsi, in quanto compatibili, anche ai pagamenti di trattamenti pensionistici all'estero da parte dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), previa stipulazione da parte dell'INPDAP di apposite convenzioni con la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano cambi, in relazione alle rispettive sfere di attivita'. I richiami nelle disposizioni normative al servizio del portafoglio dello Stato si intendono riferiti al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze. Fino al 28 febbraio 2002, per le operazioni di pagamento all'estero relative all'Amministrazione degli affari esteri, continua ad utilizzarsi il conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 febbraio 1985, n. 15; a tale data, eventuali giacenze esistenti sul medesimo conto vengono versate sulla contabilita' speciale intestata al competente Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze, per le successive regolazioni contabili. In sede di prima attuazione, le misure di cui all'articolo 7, sulla definizione degli adempimenti tecnici per le operazioni di pagamento, sono adottate non oltre il 28 febbraio 2002; fino a tale data continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con il presente regolamento, le previgenti disposizioni relative a modalita' e adempimenti tecnici delle operazioni di pagamento.

Testo vigente dal 14 febbraio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-15;482~art8 · fonte del testo