Agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili il valore finale definito e' assunto come valore iniziale per la successiva applicazione dell'imposta. A seguito dell'adesione, le sanzioni dovute per insufficiente dichiarazione di valore si applicano nella misura di un quarto del minimo stabilito dalle singole leggi di imposta per il caso di omessa impugnazione dell'atto di accertamento, calcolate sulla base del valore definito ai sensi dell'art. 2. Nel caso in cui l'accertamento con adesione sia effettuato successivamente alla notifica di un avviso di accertamento questo perde efficacia.

Testo vigente dal 6 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;460~art4 · fonte del testo