[1]Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

[2]L'U.S.L. provvede ad assicurare i professionisti incaricati comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso i terzi e contro gli infortuni subiti a causa ed in occasione dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione del raggiungimento della sede dell'ambulatorio, sempreche' agli stessi competa il rimborso delle spese di accesso ai sensi dell'art. 18. Le relative polizze saranno portate a conoscenza delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente accordo. I professionisti che, a causa delle attivita' espletate ai sensi del presente accordo, sono esposti a radiazioni ionizzanti, sono assicurati ai sensi di legge contro i rischi derivanti da tali radiazioni. E', altresi' assicurato ai sensi di legge il professionista che fa uso di macchine o apparecchi elettrici.

Testo vigente dal 7 novembre 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;457~art14 · fonte del testo