1. L'articolo 5 comma 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570 e' sostituito dal seguente: "Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:

  • 1)presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;
  • 2)pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture".

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art31 · fonte del testo