1. L'articolo 5 comma 1 della legge 25 luglio 1966, n. 570 e' sostituito dal seguente: "Possono essere conferiti ai magistrati di corte di appello, gli uffici direttivi di:
- 1)presidente dei tribunali ordinari e dei tribunali per i minorenni e procuratore della Repubblica presso i tribunali medesimi;
- 2)pretore nelle preture aventi sede nel capoluogo di circondario e procuratore della Repubblica presso le stesse preture".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
