1. L'articolo 1 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "La giustizia, nelle materie civile e penale, e' amministrata: dal giudice conciliatore; dal pretore; dal tribunale ordinario; dalla corte di appello; dalla corte suprema di cassazione; dal tribunale per i minorenni; dal magistrato di sorveglianza; dal tribunale di sorveglianza".

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art1 · fonte del testo