1. L'articolo 1 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "La giustizia, nelle materie civile e penale, e' amministrata: dal giudice conciliatore; dal pretore; dal tribunale ordinario; dalla corte di appello; dalla corte suprema di cassazione; dal tribunale per i minorenni; dal magistrato di sorveglianza; dal tribunale di sorveglianza".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
