1. Se la corte di assise o la corte di assise di appello sono riunite in sessione nel quindicesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il presidente procede all'estrazione dei giudici popolari per la sessione successiva, a norma dell'articolo 25 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sostituito dall'articolo 34. 2. La sessione in corso prosegue fino all'esaurimento del ruolo. 3. L'ultima sessione dell'anno in cui cade la data di entrata in vigore del codice di procedura penale dura fino al 31 dicembre dell'anno stesso.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art42 · fonte del testo