1. L'articolo 97, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Il provvedimento e' emanato con decreto del presidente della corte suprema di cassazione o della corte di appello o del presidente del tribunale ordinario o del presidente del tribunale per i minorenni, per i magistrati addetti ai rispettivi uffici". 2. Il comma 3 dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il presidente della corte di appello provvede, inoltre, per i magistrati che compongono le corti di assise di appello, le corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
