1. L'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e' sostituito dal seguente: "Art. 26 (Servizio dei giudici popolari, loro integrazione e sostituzione). - 1. I giudici popolari chiamati a prestare servizio esercitano le loro funzioni in tutte le cause della sessione, salvo che esistano motivi di impedimento, di astensione o di ricusazione. 2. Nei dibattimenti che si prevedono di lunga durata o quando appare comunque opportuno, il presidente dispone che prestino servizio altri giudici popolari in qualita' di aggiunti, in numero non superiore a dieci, affinche' assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti. Tale sostituzione non e' piu' ammessa dopo la chiusura del dibattimento. 3. Qualora, nel corso della sessione, per l'assenza dei giudici popolari o per altri motivi, relativamente a una o piu' delle cause da trattare, diventi impossibile costituire il collegio, questo e' completato col chiamare a prestare servizio i giudici popolari della sessione, nell'ordine in cui e' avvenuta la loro estrazione a norma dell'articolo 25 e, quando occorra, con l'estrarre altre schede dall'urna dei supplenti, nei modi indicati dall'articolo 27. 4. Se il caso di cui al comma 3 si verifica in relazione a giudici chiamati a prestare servizio in qualita' di aggiunti, il presidente ha facolta' di chiamare, oltre a quelli necessari a costituire il collegio, altri giudici per un numero complessivo non superiore a dieci".

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;449~art35 · fonte del testo