1. L'articolo 16 comma 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 e' sostituito dal seguente: "Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza sui magistrati e sugli uffici della procura generale, delle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso i tribunali per i minorenni e delle procure della Repubblica presso le preture del distretto, nonche' sulle dipendenti procure generali presso le sezioni distaccate e delle procure della Repubblica comprese nelle circoscrizioni di tali sezioni". 2. Il comma 4 dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Il procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario, il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e il procuratore della Repubblica presso la pretura esercitano la sorveglianza sui magistrati addetti ai rispettivi uffici".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
