1. L'articolo 53 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 53 (Funzioni e attribuzioni della corte di appello). - 1. La corte di appello:
- a)esercita la giurisdizione nelle cause di appello delle sentenze pronunciate in primo grado dai tribunali in materia civile e penale e dai pretori in materia penale;
- b)esercita inoltre le funzioni a essa deferite dal codice di procedura penale diverse da quelle del giudizio di appello avverso le sentenze pronunciate nel dibattimento di primo grado; delibera in camera di consiglio nei casi previsti dal codice di procedura civile e conosce degli altri affari ad essa deferiti dalle leggi".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
