1. L'articolo 66 comma 3 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "La composizione delle sezioni e' stabilita ai sensi dell'articolo 7-bis. A ciascuna delle sezioni civili e penali e' preposto un presidente di sezione e possono essere assegnati altri presidenti di sezione".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
