1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aumentate, nove mesi prima della data di entrata in vigore del codice di procedura penale, le piante organiche dei presidenti di sezione nei tribunali ordinari ove e' istituita, a norma dell'articolo 46 comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, modificato dall'articolo 13, la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. 2. Entro i successivi tre mesi, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura dei posti di presidente di sezione. 3. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, almeno tre mesi prima della entrata in vigore del codice di procedura penale, si provvede alle variazioni tabellari relative alle preture, ai tribunali ordinari ed ai tribunali per i minorenni, necessarie ad attribuire le funzioni di giudice incaricato dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. Parimenti si provvede alle variazioni tabellari delle sezioni di corte di appello necessarie ad attribuire le funzioni demandate a norma dell'articolo 58 comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituito dall'articolo 18. 4. Contestualmente alle variazioni tabellari predette il Consiglio superiore della magistratura approva i criteri per l'assegnazione degli affari penali e la sostituzione dei giudici impediti, a norma dell'articolo 7- ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 4.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
