1. Dopo l'articolo 50 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' inserito il seguente: "Art. 50-bis (Giudice per le indagini preliminari). 1. In ogni tribunale per i minorenni uno o piu' magistrati sono incaricati, come giudici singoli, dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari. L'organizzazione del lavoro dei predetti giudici e' attribuita al piu' anziano. 2. Nell'udienza preliminare, il tribunale per i minorenni, giudica composto da un magistrato e da due giudici onorari, un uomo e una donna, dello stesso tribunale".
Testo vigente dal 24 ottobre 1988
