L'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e' sostituito dal seguente: "Art. 43. (Funzioni ed attribuzioni del tribunale ordinario). - Il tribunale ordinario:

  • a)esercita la giurisdizione in primo grado e in appello, contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace, in materia civile;
  • b)esercita la giurisdizione in primo grado in materia penale;
  • c)esercita le funzioni di giudice tutelare;
  • d)esercita nei modi stabiliti dalla legge le altre funzioni ad esso deferite.".

Testo vigente dal 20 marzo 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51~art9 · fonte del testo