Art. 6 — Premio annuo di rendimento
A decorrere dal 1› gennaio 1990 e' istituito un incentivo annuale di rendimento da corrispondersi nel mese di dicembre di ciascun anno, commisurato ad un massimo di due mensilita' di retribuzione base. Il premio annuo di rendimento viene attribuito dal comitato direttivo secondo la seguente procedura:
- a)per una quota pari al 50% in funzione del raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di amministrazione;
- b)per la quota pari al rimanente 50% in relazione alla valutazione di rendimento di ciascuna unita' dirigenziale. Ai relativi provvedimenti da' attuazione il presidente su motivata proposta del direttore generale.
Testo vigente dal 29 gennaio 1992
