Art. 39 — Carico e scarico dei beni

I beni mobili sono inventariati sulla base dei buoni di carico emessi dall'economo. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili dichiarati fuori uso, ovvero per perdita, cessione o altri motivi e' disposta dal segretario generale, su richiesta dell'economo. Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso, qualora l'asta pubblica sia andata deserta, puo' essere esperita la trattativa privata. Nel caso in cui le operazioni di vendita non abbiano avuto esito favorevole e la Croce rossa non intenda ritirare i beni dichiarati fuori uso, gli stessi, dopo la cancellazione dagli inventari, possono essere devoluti ad altri enti assistenziali o inviati alla discarica.

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art39 · fonte del testo