Art. 38 — Inventario dei beni

I beni mobili sono presi in carico dall'economo. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:

  • a)la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;
  • b)il titolo e l'anno di acquisizione;
  • c)il luogo in cui si trovano;
  • d)la quantita' ed il numero;
  • e)il valore. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. Gli impianti fissi ed amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti in apposito elenco denominato "registro delle manutenzioni".

Testo vigente dal 29 novembre 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-17;440~art38 · fonte del testo