Art. 38 — Inventario dei beni
I beni mobili sono presi in carico dall'economo. La consegna si effettua con l'iscrizione negli inventari. L'inventario dei beni mobili deve contenere le seguenti indicazioni:
- a)la denominazione e la descrizione secondo la loro natura e specie;
- b)il titolo e l'anno di acquisizione;
- c)il luogo in cui si trovano;
- d)la quantita' ed il numero;
- e)il valore. Il valore iniziale dei beni mobili e' determinato dal prezzo d'acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per altra causa. Gli impianti fissi ed amovibili costituiscono pertinenze dell'immobile in cui si trovano e non sono inseriti nell'inventario dei beni. Se tali impianti sono soggetti a manutenzione, sono iscritti in apposito elenco denominato "registro delle manutenzioni".
Testo vigente dal 29 novembre 1999
