Le registrazioni di carico e scarico dei beni mobili non soggetti a collaudo sono effettuate nell'inventario entro tre giorni dalle avvenute operazioni di consegna o di dismissioni sulla base di buoni a tre sezioni, sottoscritti dal consegnatario. Le sezioni sono impiegate con le seguenti modalita': la prima (matrice) rimane agli atti d'ufficio; la seconda (figlia) e' allegata alla copia del prospetto di cui all'articolo 19; la terza (scontrino) e' posta a corredo delle fatture relative a forniture ovvero dei provvedimenti di discarico dall'inventario. I buoni di carico e scarico contengono, oltre gli elementi indicati nel comma 4 dell'articolo 19, l'esercizio di gestione e di provenienza, la pertinente unita' previsionale di base ed il relativo capitolo di spesa e, in caso di vendita, dell'entrata. Il collaudo dei beni, ove previsto, e' effettuato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento dei beni stessi e presi in carico nei successivi tre giorni.

Testo vigente dal 13 novembre 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-04;254~art20 · fonte del testo