I beni mobili acquistati sono immediatamente inventariati a cura del consegnatario; la relativa cancellazione e' disposta con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario. L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza. Con provvedimento del dirigente amministrativo su proposta del consegnatario e' disposto l'obbligo di reintegro o di risarcimento a carico dei responsabili per gli eventuali danni provocati. I beni fuori uso sono cancellati dagli inventari e sono dati in permuta per nuove acquisizioni ovvero posti in vendita mediante pubblico incanto o con affidamento in concessione. E' consentito il ricorso alla trattativa privata se dai beni da alienare, anche per lotti, e' stimato un ricavo inferiore a euro 20.000. Se l'alienazione dei beni fuori uso e' stata infruttuosa ovvero e' previsto uno scarso profitto a causa del modesto valore dei beni, e' possibile procedere al conferimento gratuito a favore di organismi pubblici e privati operanti nel settore dell'assistenza e della beneficenza con rilascio di apposita ricevuta. I beni sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri di cui all'allegato 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97. Il consegnatario procede almeno ogni cinque anni alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo e rivalutazione degli inventari, sentito il Collegio dei revisori dei conti.

Testo vigente dal 21 aprile 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-03-03;36~art38 · fonte del testo