Art. 7 — Norme finali
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1992 al 25 luglio 2007. 54 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti decreti del Ministro dell'ambiente adottati in materia di commissione tecnico-scientifica. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente provvede a ricostituire la commissione mediante la nomina dei relativi componenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-23;438~art7 · fonte del testo
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