Art. 2 — Composizione della commissione e stato giuridico dei componenti
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1992 al 25 luglio 2007. 378 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La commissione e' composta da trentasei membri aventi una comprovata ed obiettiva esperienza e competenza in una o piu' disci- pline attinenti all'attivita' della commissione stessa, nominati per un terzo mediante il conferimento dell'incarico di esperto e per due terzi scelti tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle societa' da questi controllate, collocato a tal fine in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo a seconda dei rispettivi ordinamenti. Detti membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per la durata di un quadriennio e possono essere confermati per una sola volta. Ai componenti della commissione si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'art. 3 della legge 7 dicembre 1986, n. 878. I componenti sono tenuti in particolare:
tolto: a) a partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni degli organi della commissione;
tolto: b) a svolgere i compiti ad essi affidati ai sensi del presente regolamento con idonea diligenza professionale;
tolto: c) a collaborare per quanto di ragione con gli organi della commissione per il miglior funzionamento delle relative attivita';
tolto: d) a dichiarare all'atto della nomina, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilita' o conflitti di interesse;
tolto: e) ad attestare, con propria dichiarazione, il periodico assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito. Lo svolgimento di attivita' ed incarichi esterni, ancorche' autorizzati, non esime il componente dall'assolvimento dei compiti assegnatigli ai sensi del presente regolamento. Ai dirigenti dello Stato, collocati fuori ruolo presso la commissione tecnico-scientifica, possono essere conferiti dal Ministro dell'ambiente speciali incarichi che abbiano attinenza con gli adempimenti propri della commissione. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione statale si applicano, in quanto compatibili, le norme sui diritti, sui doveri e sulle incompatibilita' degli impiegati civili dello Stato. In particolare tutti i componenti della commissione sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attivita' oggetto dell'incarico. Il Ministro dell'ambiente, previa diffida all'interessato, puo' disporre con provvedimento motivato la revoca dall'incarico nei confronti dei componenti a carico dei quali siano emerse gravi inosservanze nell'adempimento dei doveri d'ufficio o che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione, ferma restando l'adozione dei piu' gravi provvedimenti conseguenti a responsabilita' amministrative o penali ai sensi delle leggi vigenti in materia di pubblico impiego.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-23;438~art2 · fonte del testo
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