Art. 3 — Organizzazione della commissione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1992 al 25 luglio 2007. 340 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il presidente della commissione tecnico-scientifica e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e svolge i seguenti compiti:
tolto: a) presiede i lavori della commissione e dell'ufficio di presidenza e rappresenta nella sua unitarieta' la commissione;
tolto: b) propone al Ministro le missioni in Italia ed all'estero dei componenti per attivita' inerenti ai compiti propri della commissione;
tolto: c) puo' affidare a singoli membri della commissione l'incarico di riferire su particolari questioni;
tolto: d) trasmette al Ministro ed ai servizi i risultati dell'attivita' svolta dalla commissione stessa ed elabora, con la collaborazione dei responsabili di sezione, una relazione quadrimestrale sull'attivita' svolta. Il presidente e' assistito e coadiuvato da un segretario, nominato tra i funzionari del Ministero dell'ambiente dal Ministro dell'ambiente, su proposta del presidente. Il segretario si avvale di una segreteria composta dai seguenti elementi, scelti tra i dipendenti del Ministero dell'ambiente ed assegnati a tale compito con provvedimento del Ministro dell'ambiente: un impiegato di livello ottavo o nono; tre impiegati di livello sesto o settimo; quattro impiegati di livello quarto o quinto. Al coordinamento ed alla definizione dell'indirizzo generale dei lavori della commissione e delle sue articolazioni organizzative provvede l'ufficio di presidenza, presieduto dal presidente della commissione e composto dai responsabili delle sezioni di cui all'art. 4. La commissione e' convocata dal presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta dell'ufficio di presidenza o di almeno un terzo dei componenti. Tale richiesta deve essere corredata dall'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. La seduta della commissione e' fissata, di norma, il secondo martedi' del mese. Quando non puo' aver luogo in tale giorno, il presidente ne da' tempestivo avviso ai componenti, comunicando contestualmente la nuova data. Il presidente puo' inoltre convocare sedute straordinarie quando ne ravvisi l'opportunita'. L'ordine del giorno e' stabilito dal presidente ed e' comunicato ai componenti della commissione almeno cinque giorni prima della data stabilita. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della meta' piu' uno dei componenti della commissione. La commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-23;438~art3 · fonte del testo
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