Art. 1 — Costituzione e compiti della commissione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1992 al 25 luglio 2007. 153 parole tolte, 11 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Presso il Ministero dell'ambiente e' costituita la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale. La commissione tecnico-scientifica svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i compiti attribuiti ai sensi del presente regolamento secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente, sentiti i servizi competenti. La commissione tecnico-scientifica:
tolto: a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilita' tecnico- economica con particolare riferimento all'analisi costi/benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;
tolto: b) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente anche a richiesta dei servizi, intenda sottoporre alla valutazione tecnica e all'analisi di costi e benefici;
tolto: c) provvede a tutti gli altri adempimenti previsti da leggi e regolamenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni relative alle competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-23;438~art1 · fonte del testo
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