Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90.
Abrogato dal 25 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 gennaio 1992 al 25 luglio 2007. 316 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Al fine di un'adeguata struttura degli affari di competenza della commissione, sono costituite, nell'ambito della commissione stessa, le seguenti sezioni: Prima sezione: giuridico-amministrativa; Seconda sezione: programmazione e pianificazione; Terza sezione: tecnica; Quarta sezione: economico-finanziaria; Quinta sezione: verifica dell'attuazione. La prima sezione valuta la rispondenza degli interventi dei piani e dei progetti alle disposizioni legislative e regolamentari, alle deliberazioni del CIPE e degli altri Comitati dei Ministri e agli atti amministrativi degli organi centrali e periferici dello Stato e degli enti locali. La seconda sezione valuta l'inquadramento degli interventi, piani e progetti nell'ambito dei documenti e schemi, nazionali e locali, di pianificazione e programmazione generale o settoriale, nonche' lo stato di degrado delle aree territoriali interessate dagli interventi, anche in relazione alla presenza di eventuali fattori di rischio ambientale. La terza sezione valuta la funzionalita', l'efficienza e l'affidabilita' tecnica degli impianti e delle opere progettati, nonche' la congruita' dei costi di costruzione e di esercizio previsti. La quarta sezione valuta l'attendibilita' delle analisi finanziarie ed economiche relative agli interventi, piani e progetti. La quinta sezione verifica lo stato di attuazione degli interventi, dei piani e dei progetti. A tal fine accerta la rispondenza delle opere eseguite rispetto a quelle previste, rapporta i risultati conseguiti agli obiettivi prefissati ed effettua l'analisi a consuntivo di interventi, piani e progetti, comparandone le risultanze con quelle emerse dalle valutazioni ex ante di cui all'art. 5. Ciascun componente della commissione, escluso il segretario, viene assegnato dal presidente ad una sezione secondo le attitudini professionali e tenendo conto delle richieste fomulate. Annualmente il presidente puo' modificare la ripartizione dei componenti tra le sezioni. Per ciascuna sezione il Ministro dell'ambiente nomina, sentito il presidente della commissione, un responsabile scelto tra tutti i componenti della commissione. Il responsabile di sezione con maggiore anzianita' di componente, o in caso di pari anzianita' quello piu' anziano di eta', sostituisce il presidente in caso di impedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 90
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-23;438~art4 · fonte del testo
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