sulla stabilita' 1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni necessarie perche' egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adeguatezza della stabilita' della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto dal precedente Art. 62, lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni. 3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero.
Testo vigente dal 22 gennaio 1992
