sulla stabilita' 1. Al comandante della nave devono essere fornite istruzioni necessarie perche' egli possa determinare in modo semplice e rapido l'adeguatezza della stabilita' della nave nelle varie condizioni di esercizio. 2. Nel caso previsto dal precedente Art. 62, lettera b), devono essere redatte e fornite al comandante nuove istruzioni. 3. Le istruzioni di cui al presente articolo devono essere controllate dall'ente tecnico, che deve trasmetterne copia al Ministero.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art63 · fonte del testo