Art. 5
Dopo il completamento della caricazione della nave e prima della sua partenza, il comandante deve determinare l'assetto e la stabilita' della nave stessa e deve altresi' accertare, provvedendo alla relativa annotazione sui libri di bordo, che la nave soddisfi ai criteri di stabilita' previsti nelle regole pertinenti. A tale scopo puo' essere impiegato un elaboratore elettronico predisposto per i controlli delle condizioni di carico e di stabilita'. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le navi di cui all'art. 1, adibite a navigazione nazionale, nazionale costiera e nazionale litoranea.
Testo vigente dal 14 giugno 1993
