Dopo il completamento della caricazione della nave e prima della sua partenza, il comandante deve determinare l'assetto e la stabilita' della nave stessa e deve altresi' accertare, provvedendo alla relativa annotazione sui libri di bordo, che la nave soddisfi ai criteri di stabilita' previsti nelle regole pertinenti. A tale scopo puo' essere impiegato un elaboratore elettronico predisposto per i controlli delle condizioni di carico e di stabilita'. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutte le navi di cui all'art. 1, adibite a navigazione nazionale, nazionale costiera e nazionale litoranea.

Testo vigente dal 14 giugno 1993

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-03-29;188~art5 · fonte del testo